Zone residenziali secondo l'ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs)

Le zone residenziali sono definite nell'articolo 2 lettera f dell'ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs; RS 748.132.3). Le zone residenziali sono definite come aree d'insediamento o gruppi di almeno dieci edifici abitati, compresa l'area entro un raggio di 100 metri. Gli atterraggi nelle zone residenziali sono vietati per i seguenti scopi:

  • Trasporto di passeggeri a scopo turistico o sportivo (art. 25 lett. b OAEs),
  • Voli non commerciali (art. 32 lett. b OAEs),
  • Voli d'istruzione (art. 34 lett. b OAEs).
Gli atterraggi esterni per motivi di lavoro in zone residenziali devono essere preventivamente concordati con l'autorità competente ai sensi del diritto cantonale (art. 31 OAEs).

Il set di dati “Insediamento” dell'ARE costituisce la base per l'identificazione e la rappresentazione delle “zone residenziali” e viene aggiornato annualmente.

Data e Risorse

Informazioni addizionali

Campo Valore
Identifier 053aa1d7-ca48-4763-862f-39295f961ba9@bundesamt-fur-zivilluftfahrt-bazl
Titolo per l’URL del dataset wohngebiete-nach-aussenlandeverordnung-aulav
Pianificare la pubblicazione del dataset -
Data di pubblicazione 16 ottobre 2025
Data ultima modifica -
Conforme a -
Intervallo di aggiornamento -
Copertura temporale -
Dataset Information Ufficio federale dell’aviazione civile
Punti di contatto heli@bazl.admin.ch
Lingue Language independent
URL https://www.bazl.admin.ch/de/hel-nationales-recht
Relazione
Spaziale Schweiz
Set di dati relativi -
Documentazione -
Parole chiave
Terms of use https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by
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